consenso valido GDPR

Foto al centro estetico: serve un consenso valido 150 150 Graziella Pascotto

Foto al centro estetico: serve un consenso valido

E’ il caso di una signora che aveva acquistato un pacchetto per dei trattamenti estetici. In occasione della prima seduta, mentre era senza vestiti per la misurazione della massa grassa, le erano state scattate alcune foto con un tablet a corpo nudo e a viso scoperto. La cliente sosteneva che ciò fosse avvenuto improvvisamente e senza il suo consenso e aveva chiesto l’immediata cancellazione delle immagini. Scopriva in seguito che le foto non erano state cancellate ma solo spostate nel “cestino” del tablet e potevano quindi essere recuperate. Aveva perciò interrotto il rapporto e agito in giudizio chiedendo € 5mila di risarcimento, oltre alla restituzione delle somme versate per i trattamenti non eseguiti. Il Centro estetico sosteneva che il consenso fosse stato prestato con la firma del contratto.
La Cassazione (ord. n. 25117/2026) ha chiarito che il titolare del trattamento deve provare che il consenso sia conforme al GDPR: libero, specifico, informato e inequivocabile. Inoltre “quando il consenso dell’interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni”, come nel presente caso in cui è stata inserita nel “piano dei trattamenti”, “la richiesta di consenso deve essere presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie e il mancato rispetto di tale condizione incide negativamente sulla dichiarazione”.
La Suprema Corte ha quindi annullato la decisione impugnata: il Tribunale non aveva verificato se il consenso possedesse tutti i requisiti richiesti dal GDPR, se fosse stato manifestato liberamente e se le fotografie fossero realmente necessarie per eseguire il trattamento estetico. Il Tribunale dovrà quindi procedere con un nuovo esame della questione anche dal punto di vista risarcitorio.
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