Codice della strada, si allenta la stretta sull’uso degli stupefacenti: la segnalazione arrivata dal tribunale di Pordenone





La recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 9216 del 8.4.2025) ha stabilito che in caso di coppia genitoriale omoaffettiva, il decreto ministeriale 31.1.2019 che prevede che la parola “genitori” sia sostituita dalle parole “madre e padre” sul documento di identità non solo contrasta con lo specifico contenuto della disposizione di legge (art. 3, comma 5, R.D. 773/1931), che si riferisce ai “genitori” come soggetti richiedenti il rilascio della carta d’identità e presenti assieme al minore durante il viaggio all’estero, ma astringe anche il diritto di ciascun genitore di veder riportata sulla carta di identità del figlio minore il proprio nome, in quanto consente un’indicazione appropriata solamente per una delle due madri ed impone all’altra di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalità (padre) non consona al suo genere.




Con la sentenza n. 1268 del 13.1.2025 la Corte di cassazione ha affermato che integra il delitto di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 c.p. la condotta di chi impedisce alla persona offesa di essere economicamente indipendente, nel caso in cui i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare in quest’ultima un vero e proprio stato di prostrazione psico-fisica e le scelte economiche ed organizzative assunte in seno alla famiglia, in quanto non pienamente condivise, ma unilateralmente imposte, costituiscano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica. Nel caso concreto era emerso che l’imputato aveva posto in essere condotte atte ad impedire alla coniuge la ricerca di un’occupazione e tali da ostacolare lo sviluppo di relazioni sociali come l’installazione di una telecamera così da sorvegliare i suoi movimenti, divieti anche accompagnati da minacce e umiliazioni, impiegandola quale contabile della sua azienda senza versare lo stipendio.



