Il medico di base non ha obbligo giuridico di visita domiciliare
Un medico di base veniva tratto a giudizio in relazione al reato di rifiuto di atti d’ufficio per non aver effettuato una visita domiciliare a scopo diagnostico e terapeutico ad un proprio assistito malato di Parkinson che lamentava forti dolori in seguito ad una caduta accidentale ed era perciò in condizioni tali da non potersi recare autonomamente presso l’ambulatorio.
La Corte di Cassazione (sentenza n. 24722 del 21.6.2024), interpretando l’accordo collettivo nazionale posto dalla Procura alla base del ricorso per cassazione contro l’assoluzione in appello del medico, ha evidenziato una certa confusione tra gli obblighi cui è tenuto il medico di guardia rispetto a quelli del medico di base.
ll medico di base, non svolgendo una funzione di assistenza sanitaria di emergenza o comunque con carattere di urgenza, non ha un dovere giuridico di effettuare visita domiciliare ai propri pazienti e, pertanto, nel caso non acconsenta a recarsi al domicilio di un proprio assistito in situazione di urgenza non incorre nel reato di rifiuto di atti di ufficio. Al contrario del medico di guardia che rientrando nel perimetro del pronto intervento pubblico, non può rifiutare la visita domiciliare tempestiva laddove intraveda l’urgenza.
In situazioni di emergenza, l’intervento domiciliare del medico di base, non sorretto da mezzi tecnici adeguati, potrebbe pregiudicare o ritardare la somministrazione delle cure necessarie esponendo così il paziente ad alti rischi.

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