Decreto Aiuti bis: nuovo limite di impignorabilità delle pensioni
La legge di conversione del Decreto Aiuti bis, approvata definitivamente al Senato il 20.9.2022, modifica l’art. 545 c.p.c. comma 7 che prevede un tetto di impignorabilità sulle somme dovute a titolo di pensione elevandone il limite da € 750 a € 1.000.
Dispone in particolare che le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, indennità che tengono luogo di pensione e altri assegni di quiescenza non possono essere pignorate “per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro”.
La parte eccedente tale ammontare, prosegue il nuovo comma 7, è “pignorabile nei limiti previsti dal terzo, dal quarto e dal quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge”.
Tali commi prevedono che le pensioni possano essere pignorate:
– nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato per crediti alimentari;
– nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito;
– in caso di simultaneo concorso delle cause su indicate, il pignoramento non può estendersi oltre alla metà dell’ammontare delle predette somme.

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