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Novembre 2020

Requisiti per accedere alla carriera militare: altezza minima? 150 150 Graziella Pascotto

Requisiti per accedere alla carriera militare: altezza minima?

ll Consiglio di Stato (sentenza 27.10.2020 n. 6566) si è pronunciato sull’applicabilità della disciplina relativa al requisito dell’altezza minima di 165 cm per l’assunzione di Vigili del fuoco a seguito di concorso straordinario del 2017 che ha attinto dalla graduatoria del concorso ordinario del 2008, nella quale figurava la persona interessata dalla decisione.
La candidata doveva e deve essere valutata, quanto alla verifica dei requisiti di idoneità, con riferimento ai parametri nel frattempo sopravvenuti e, in particolare, con quelli dettati dalla nuova disciplina della L. n. 2/2015 che non prevede più il requisito dell’altezza per il reclutamento del personale delle Forze Armate.
Secondo il Consiglio di Stato è alla data del bando 2017 che va riferito il possesso dei requisiti di idoneità richiesti e che si verifica quella “cristallizzazione” degli stessi, ai fini della così disposta assunzione straordinaria.
Ne consegue che la candidata (alta 156 cm) risultava senz’altro in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente al momento dell’indizione della procedura straordinaria di assunzione, tra i quali appunto non rientra più l’altezza minima.
Buoni pasto: è possibile ottenerne il controvalore in caso di rinuncia alla pausa pranzo? 150 150 Graziella Pascotto

Buoni pasto: è possibile ottenerne il controvalore in caso di rinuncia alla pausa pranzo?

Il caso riguarda un cancelliere, dipendente del ministero della Giustizia, che ha prestato servizio per alcuni anni rinunciando alla pausa pranzo, con il consenso dell’Amministrazione di appartenenza. In questo periodo non ha percepito i buoni pasto, pertanto si è rivolto al Tribunale per ottenerne il valore in denaro e il conseguente risarcimento del danno. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado in quanto l’art. 4 del CCNL prevede che per usufruire dei buoni pasto è necessario godere della pausa pranzo.
La Corte di Cassazione (ord. 22985 21.10.2020) ha successivamente chiarito che nel momento in cui il lavoratore rinuncia alla pausa pranzo, non può pretendere il controvalore dei buoni pasto. Gli stessi hanno natura assistenziale e non retributiva, per cui se il dipendente sceglie di non fruire della pausa, che costituisce il presupposto per la concessione dei buoni, non può poi pretendere dal datore il controvalore in denaro.
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