Polizza vita: distinzione tra infortunio e malattia
La sentenza n. 536/2020 del Tribunale di Vicenza si è occupata del caso di una persona deceduta all’improvviso a causa di un arresto cardiocircolatorio. Gli eredi, ritenendo che il decesso fosse coperto dalla polizza infortuni sottoscritta dal loro caro, agivano contro la compagnia assicurativa per ottenere l’indennizzo.
Il Tribunale, accogliendo la tesi dell’assicurazione, ha tuttavia respinto la domanda distinguendo nettamente l’infortunio dalla malattia, ed escludendo l’infarto acuto del miocardio dal novero degli infortuni. L’infortunio, nell’ambito assicurativo, si caratterizza per la causa fortuita, violenta ed esterna, che procuri all’assicurato lesioni oggettivamente constatabili, dalle quali derivi poi la morte o un’invalidità.
La malattia invece è un’alterazione organica o funzionale interna alla persona, incidente sul suo stato di salute.
Nell’infarto manca la componente esterna, essendo un evento interno all’organismo e pertanto non è indennizzabile ai termini della polizza in questione.
Prestate attenzione dunque alle clausole contrattuali e in caso di dubbio non esitate a chiedere spiegazioni all’assicuratore o a rivolgervi al legale di fiducia: spesso non sono di facile comprensione e la copertura desiderata potrebbe non essere prevista dal contratto.
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