Tar Puglia sulla bocciatura di uno studente causa lockdown 150 150 Graziella Pascotto

Tar Puglia sulla bocciatura di uno studente causa lockdown

L’ordinanza ministeriale n. 11 del 16.5.2020 ha previsto, per l’anno scolastico 2019-2020, l’ammissione alla classe successiva degli studenti delle classi non terminali. L’art. 4 comma 6 in particolare prevede che nei casi in cui i ”docenti del Consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle attività didattiche, perduranti e già opportunamente verbalizzate per il primo periodo didattico, il Consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammetterlo alla classe successiva”. Questa disposizione riversa l’onere della prova a carico dell’Amministrazione scolastica la quale intenda far valere la totale mancanza di elementi di valutazione dovuta non già a difficoltà tecnologiche, quanto a una sporadica frequenza delle attività didattiche da parte dell’alunno valutato.
Lo stabilisce il Tar Puglia (sentenza 8.10.2020, n. 1253) che annulla la bocciatura di un ragazzo ritenendo che, nel caso concreto, l’Amministrazione scolastica non abbia dimostrato l’assenza di problemi di connessione nella zona di residenza del ricorrente, sì da far prevalere l’elemento del disinteresse dell’alunno alla didattica a distanza, unitamente ad altri parametri di inadeguatezza del suo profitto.

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