separazione

Casa familiare dopo la separazione: conta solo l’interesse del figlio 150 150 Graziella Pascotto

Casa familiare dopo la separazione: conta solo l’interesse del figlio

La Corte di Cassazione (ord. 14460 del 30.5.2025) nel contesto di una crisi coniugale in cui la donna, prima della separazione, aveva lasciato la casa familiare con la figlia minore per trasferirsi presso la madre, nel regolare il godimento della casa familiare ha disposto che si debba tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto, quando la famiglia era unita, deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, salvo diversa soluzione che meglio tuteli il minorе.
Nel caso concreto è stata respinta la richiesta di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla madre, genitore collocatario, poiché il trasferimento della minore presso l’ex casa coniugale non era una soluzione confacente al suo interesse. Ciò per due ragioni: da un lato la traumatica recisione di tutte le abitudini di vita domestica e affettiva stante il forte affetto per la nonna materna, consolidatosi per il lungo tempo trascorso presso di lei; dall’altro il trasferimento nella casa coniugale, l’avrebbe esposta nuovamente alla conflittualità tra la madre e la nonna paterna residente nella stessa palazzina, che era stata così accesa da determinare, secondo la stessa ricorrente, la crisi e l’allontanamento dalla casa coniugale.
Casa familiare dopo la separazione: conta solo l'interesse del figlio