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Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la Cassazione 150 150 Graziella Pascotto

Autotrasporto e cronotachigrafo: la responsabilità delle imprese secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione (ord. n. 1802 del 25.1.2025) ha ribadito un principio di fondamentale importanza per il settore dell’autotrasporto: le imprese di trasporto non sono solo responsabili del corretto funzionamento dei cronotachigrafi installati sui veicoli, ma anche della gestione dell’attività dei conducenti in conformità con la normativa europea.
Il caso riguarda l’impugnazione di un verbale di contestazione elevato perché un autista aveva guidato un autobus senza aver inserito l’apposita carta nel tachigrafo digitale violando così l’art. 179 C.d.S.
La Suprema Corte ha respinto l’impugnativa dell’impresa di trasporto secondo la quale vi sarebbe stato un malfunzionamento dell’apparecchio responsabilità dell’autista, poiché tenuta a dotare i veicoli di tachigrafo, del cui buon funzionamento è responsabile unitamente ai conducenti, garantendone in solido il buon uso se digitali e il buon funzionamento se analogici, e anche il buon utilizzo delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art. 32 Reg.).
Le aziende di trasporto debbono anche organizzare “l’attività dei conducenti… in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento”. Questo significa fornire agli autisti “le opportune istruzioni”; effettuare “controlli regolari per assicurare il rispetto delle disposizioni del Regolamento”; garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate sul buon funzionamento dei tachigrafi, digitali o analogici; fare controlli periodici per confermare che i propri conducenti li utilizzino correttamente.
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