rapina aggravata

L’art. 628-bis c.p.: rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato 150 150 Graziella Pascotto

L’art. 628-bis c.p.: rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato

È notorio come l’evoluzione criminale abbia reso possibile un salto qualitativo nelle rapine in banca: non solo con la classica irruzione armata dall’ingresso principale, ma con operazioni durate mesi, attraverso l’uso del sistema fognario e lo scavo millimetrico sotto i caveau, come avvenuto di recente ai danni della filiale Crédit Agricole di Napoli. Qui i rapinatori hanno operato tenendo in ostaggio i dipendenti e i clienti, verosimilmente sotto la minaccia di armi e col volto travisato. Il Decreto Sicurezza (D.L. 23 del 24 febbraio 2026) interviene proprio in questo scenario normativo, introducendo un nuovo delitto: l’art. 628-bis c.p. “Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato”.
La fattispecie prevede una pena base pesantissima, da 10 a 25 anni di reclusione e multe elevate. A questo si aggiunge un dettaglio fondamentale: il legislatore stabilisce un aumento di pena qualora concorrano altre aggravanti, ad esempio quando il gruppo agisce avvalendosi proprio dei metodi descritti dal terzo comma dell’art. 628 base (più persone riunite, uso delle armi, travisamento), bloccando di fatto in sede di giudizio un bilanciamento al ribasso grazie al divieto di prevalenza o equivalenza delle attenuanti generiche rispetto a tali specifiche aggravanti oggettive.
Profili critici: una prima obiezione riguarda l’opportunità sistematica di creare una nuova fattispecie autonoma, invece di ampliare il perimetro di applicazione di norme già esistenti, in primis l’art. 628 c.p. sulla rapina. Una parte della dottrina aveva proposto, infatti, di intervenire su quest’ultima disposizione, aggiungendo un comma specifico; ciò avrebbe consentito di mantenere concentrata in un unico articolo la disciplina, evitando la proliferazione di figure contigue. La scelta di creare un art. 628-bis separato ha il pregio di dare autonoma visibilità al fenomeno, ma rischia di appesantire un codice penale già caratterizzato da un’elevata frammentarietà.
Un secondo profilo problematico attiene alla delimitazione del concetto di “gruppo organizzato”. È verosimile che la giurisprudenza sarà chiamata a misurarsi con casi di confine, per distinguere un normale concorso di persone da una vera e propria organizzazione strutturata. La norma affida al giudice un margine di valutazione che, specie nei primi anni di applicazione, potrebbe generare oscillazioni interpretative non trascurabili.
Art. 628-bis c.p. rapina aggravata gruppo organizzato | Altalex