La Corte costituzionale: «Sì al riconoscimento alla nascita di entrambe le mamme per i figli delle coppie lesbiche. Ma non è irragionevole dire no all’inseminazione per le single»
La Corte Costituzionale con due sentenze depositate oggi, la n. 68 e la n. 69, da una parte ha dichiarato incostituzionale il divieto per la seconda mamma di riconoscere il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita effettuata all’estero.
La Corte ha accolto le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Lucca, stabilendo che l’art. 8 della L. 40/2004 è illegittimo nella parte in cui non consente al bambino di essere riconosciuto anche dalla madre non biologica, che ha espresso il consenso alla Pma e assunto la responsabilità genitoriale.
Il mancato riconoscimento viola il diritto all’identità personale del minore e contrasta con gli artt. 2, 3 e 30 Cost.. La decisione si fonda sull’interesse superiore del minore a vedersi riconosciuto lo status di figlio di entrambe le madri, evitando situazioni di incertezza giuridica e discriminazioni tra fratelli nati dalla stessa coppia.
La sentenza n. 69, ha invece dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 5 della L. 40/2004 che vieta l’accesso alla procreazione medicalmente assistita alle donne single. La disciplina dell’accesso alla Pma ha implicazioni bioetiche e sociali, rientrando nella discrezionalità del legislatore. Il divieto trova giustificazione nel principio di precauzione a tutela dei futuri nati, evitando la creazione di un progetto genitoriale che esclude a priori la figura del padre.
La Corte ha tuttavia ribadito, in linea con i propri precedenti, che non sussistono ostacoli costituzionali a una eventuale estensione, da parte del legislatore, dell’accesso alla procreazione medicalmente assistita anche a nuclei familiari diversi da quelli attualmente indicati, e nello specifico alla famiglia monoparentale.


