Legittima la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare
Importante e storica decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 23093 del 11.8.2025) ha stabilito che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale non recettizio e lo Stato non ha alcun potere di opporsi.
Uno dei casi devoluti alle Sezioni Unite proveniva dal Tribunale di Venezia e riguardava due proprietari che avevano rinunciato con atto notarile ad un immobile ubicato in una zona soggetta a fenomeni franosi.
Il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio hanno tuttavia impugnato l’atto, sostenendo che l’operazione fosse illegittima poiché dettata esclusivamente dal desiderio di liberarsi di un peso economico, dato che l’art. 42 Cost. assegna alla proprietà privata una “funzione sociale”, che non sarebbe compatibile con un abbandono motivato da un fine puramente egoistico. Inoltre nell’ordinamento italiano non esisterebbe una generica facoltà di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.
La Corte ha sancito invece che la rinuncia alla proprietà è un negozio giuridico unilaterale e non recettizio, il cui effetto è quello di trasferire la proprietà del bene a cui si è rinunciato direttamente allo Stato in base all’art. 827 c.c., che disciplina i cosiddetti “beni vacanti”. Ha anche stabilito che l’art. 42 Cost. non impone al proprietario il dovere di conservare un immobile a tutti i costi, ma serve a consentire allo Stato l’imposizione di limiti e vincoli in nome dell’interesse generale.
In altre parole, il proprietario che non trae alcuna utilità da fabbricati o terreni di cui è titolare, e da cui spesso derivano solo costi come l’Imu, assicurazioni per i danni, interventi manutentivi ecc. può oggi scegliere di abbandonare l’immobile.
La Corte ha peraltro stabilito che la rinuncia estingue il diritto di proprietà ma non cancella le obbligazioni e le responsabilità eventualmente sorte quando il rinunciante era ancora nella titolarità del bene.


