Prostituzione ed escort hanno il proprio codice del fisco
Il nuovo codice Ateco 96.99.92 operativo dal 1.4.2025 non è passato inosservato. Tra le attività elencate nelle note esplicative figurano “attività connesse alla vita sociale, ad esempio attività di accompagnatori e di accompagnatrici (escort)” e “agenzie di incontro e matrimoniali”. Sono inoltre incluse “fornitura o organizzazione di servizi sessuali”, “organizzazione di eventi di prostituzione o gestione di locali di prostituzione” e “organizzazione di incontri e altre attività di speed networking”.
E’ bene ricordare che in Italia la prostituzione non è illegale, purché esercitata volontariamente da persone maggiorenni e capaci di intendere e volere. Costituisce reato lo sfruttamento, l’induzione e il favoreggiamento della prostituzione. La giurisprudenza ha chiarito che lo sfruttamento include “qualsiasi consapevole e volontaria partecipazione, anche occasionale, ai proventi dell’attività di prostituzione”.
Dunque essendo la prostituzione autonoma attività lecita, i guadagni che ne derivano sono tassabili come redditi da lavoro (Cass. n. 10578/2011), L’art. 5 del DPR 633/72, stabilisce che sono soggette ad iva le prestazioni di servizio eseguite nell’esercizio di arti e professioni, e questo vale anche per chi esercita la prostituzione in modo professionale (Cass. n. 22413/2016 e n. 18030/2013).
La classificazione Ateco appare tuttavia ambigua: regolarizzare fiscalmente attività come la “gestione di locali di prostituzione” sembra in contrasto con le norme penali vigenti e potrebbe sollevare questioni interpretative e applicative, specie nei casi in cui l’attività sfoci in comportamenti penalmente rilevanti.


