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Accesso al WhatsApp dell’ex: è reato anche se si conosce la password 150 150 Graziella Pascotto

Accesso al WhatsApp dell’ex: è reato anche se si conosce la password

La Corte di Cassazione (sentenza 27.1.2025 n. 3025) si è pronunciata su un ricorso proposto contro le sentenze di merito che condannavano un uomo per i reati di accesso abusivo a sistema informatico e violazione della corrispondenza, rispettivamente previsti e puniti dagli artt. 615 ter e 616 c.p., avendo depositato in una causa civile alcune comunicazioni inviate alla controparte dal proprio datore di lavoro tramite whatsapp. La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui tali reati non erano configurabili perché il telefono era stato lasciato con la schermata aperta del messaggio, senza la protezione di un pin, sicché la corrispondenza era liberamente leggibile, affermando al contrario come non rilevi la circostanza che le chiavi di accesso al sistema informatico protetto siano state comunicate all’autore del reato, in epoca antecedente rispetto all’accesso abusivo, qualora la condotta incriminata abbia portato ad un risultato certamente in contrasto con la volontà della persona offesa ed esorbitante l’eventuale ambito autorizzatorio. Ha anche escluso la ricorrenza della giusta causa della violazione di corrispondenza in quanto l’esibizione nella causa civile delle comunicazioni telefoniche sarebbe stata possibile con un provvedimento del giudice, anche in via di urgenza.

Sentenze Cassazione - raccolta giurisprudenziale

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Avviso di garanzia o comunicazione dovuta? 150 150 Graziella Pascotto

Avviso di garanzia o comunicazione dovuta?

Non sono una penalista ma vorrei segnalare che non si tratta di avviso di garanzia, ma di una comunicazione dovuta prevista dalla Legge costituzionale 16.1.1989 n. 1 art. 6.
Quando un ministro viene denunciato la Procura competente deve, immediatamente, e senza svolgere alcuna indagine, comunicare la circostanza al ministro interessato per consentirgli di depositare memorie difensive e di essere ascoltato. Non viene e non può essere svolta alcuna valutazione sulla fondatezza della denuncia.
Si tratta di una procedura prevista, come detto, da una legge costituzionale a maggior tutela del ministro indagato anche se si potrebbe pensare il contrario. La Procura competente si limita a ricevere la denuncia e a trasmettere la documentazione al Collegio (composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto), informando l’indagato. Sarà dunque questo Collegio a valutare il caso senza che vi sia il rischio di incorrere in indagini strumentali della Procura.
Caso Almasri, il video pubblicato da Meloni: "Ho un avviso di garanzia, non  sono ricattabile"
Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo 150 150 Graziella Pascotto

Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo

Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo
La Corte costituzionale ha deciso ieri in camera di consiglio il giudizio sull’ammissibilità della richiesta di referendum abrogativo denominata “Legge 26 giugno 2024, n. 86, Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione: abrogazione totale”.
In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha ritenuto inammissibile il quesito referendario sulla legge n. 86 del 2024, come risultante dalla sua sentenza n. 192 del 2024.
La Corte ha rilevato che l’oggetto e la finalità del quesito non risultano chiari. Ciò pregiudica la possibilità di una scelta consapevole da parte dell’elettore. Il referendum verrebbe ad avere una portata che ne altera la funzione, risolvendosi in una scelta sull’autonomia differenziata, come tale, e in definitiva sull’art. 116, terzo comma, della Costituzione; il che non può essere oggetto di referendum abrogativo, ma solo eventualmente di una revisione costituzionale. La sentenza sarà depositata nei prossimi giorni.
Autonomia differenziata, la Consulta dice no al referendum abrogativo
Legge di Bilancio 2025: approvata in via definitiva 150 150 Graziella Pascotto

Legge di Bilancio 2025: approvata in via definitiva

Nel link le principali misure in tema di fisco, giustizia, pubblica amministrazione, titolari di cariche istituzionali, bonus, in vigore dal 1° gennaio 2025.
Di seguito quelle per le famiglie:
-Bonus bebè di € 1.000 per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025 per famiglie con ISEE non superiore a € 40.000 annui.
-Rafforzati congedi parentali all’80% e a tre mesi complessivi entro il sesto anno di vita del figlio.
-bonus asili nido per i nati dal 2024 in nuclei con redditi ISEE inferiori a € 40.000 pari a € 3.600 a prescindere dalla presenza di altri figli.
– confermata l’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale nella determinazione del reddito ISEE utile ai fini dell’accesso ai benefici per i nuovi nati e per le spese relative alla frequenza degli asili nido.
-Esonero contributivo mamme lavoratrici anche a tempo determinato e a quelle autonome, anche con reddito d’impresa che non optano per il regime forfettario in caso di due o più figli, fino al compimento del decimo anno d’età del figlio più piccolo, mentre dal 2027, per le madri con tre o più figli l’esonero contributivo spetta fino al compimento del 18° anno d’età del figlio più piccolo. L’esonero è riconosciuto soltanto a condizione che la retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore a € 40.000 annui.
-Aumento detrazioni per scuole paritarie a € 1.000.
-Fondo dote famiglia a sostegno della genitorialità e delle attività sportive e ricreative effettuate in periodi extrascolastici dedicato ai giovani di età compresa tra i 6 e i 14 anni in nuclei con reddito Isee fino a € 15.000.
-Fondo di garanzia mutui per la prima casa prorogato per tutto il triennio 2025-2027 per giovani coppie, famiglie numerose e giovani under 36.
-Rifinanziata la carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità per famiglie con ISEE non superiore a €15.000.
-Bonus elettrodomestici per l’acquisto di prodotti ad alta efficienza energetica. Il contributo è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, fino a un massimo di € 100 per ciascun acquisto, elevato a 200 per famiglie con un ISEE inferiore a € 25.000.
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Riforma Codice della strada: quali novità per gli artt. 186 e 187 CdS 150 150 Graziella Pascotto

Riforma Codice della strada: quali novità per gli artt. 186 e 187 CdS

Il 14.12.2024 entrerà in vigore la riforma al Codice della Strada.
La legge n. 177/2024 ha in particolare inasprito le misure di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e di stupefacenti.
Nel caso di guida in stato di ebbrezza, se il tasso alcolemico è compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, la sanzione va da 573 a 2.170 €, con sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Se il tasso è compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, si è puniti con la doppia sanzione, detentiva e pecuniaria (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 800 a 3.200 €) e la sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l, è previsto l’arresto da 6 mesi e un anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 € oltre alla sospensione della patente da uno a due anni. Sulla patente del conducente a carico del quale siano accertate le violazioni che costituiscono reato ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. b) e c), verranno apposti i codici volti a indicare che quel conducente non può più bere prima di mettersi alla guida (cod. 68); oppure può guidare solo veicoli dotati di alcolock, un dispositivo tale per cui il guidatore, prima di accendere la macchina, deve soffiare nell’apparecchio e, nel caso in cui venga rilevato un tasso alcolemico nel fiato, la macchina non parte (cod. 69).
Per la guida sotto stupefacenti, non sarà più necessario essere in uno stato di alterazione psico-fisica, ma basterà risultare positivi ai test perché scatti il ritiro della patente fino all’esito degli accertamenti. Con l’accertamento dell’inidoneita’ alla guida, è sempre disposta la revoca della patente che non potrà essere nuovamente conseguita prima di tre anni.
Qualora il reato venga commesso da un minore di anni 21 non ancora titolare della patente ovvero munito solo di autorizzazione ad esercitarsi, non potrà conseguirne una fino al compimento dei 24 anni.
Riforma Codice della strada: quali novità per gli artt. 186 e 187 CdS