Autovelox non omologati: il ministero “ribalta” la Cassazione
La Cassazione (ord. n. 10505 del 18.4.2024) aveva distinto le procedure di approvazione e di omologazione degli autovelox spiegando che l’approvazione costituisce un passaggio propedeutico all’omologazione, quest’ultima indispensabile ad assicurare la corretta funzionalità dell’apparecchio e garantire la regolarità dell’accertamento pena la nullità della sanzione. Per la Suprema Corte solo gli autovelox omologati ai sensi degli artt. 45 c. 6 e 142 c. 6 C.d.A. sono fonti di prova del superamento dei limiti di velocità.
Si tratta, peraltro, di un orientamento costante della Corte.
Ebbene, esiste un parere reso il 18.12.2024 dall’Avvocatura dello Stato su richiesta del Ministero dell’Interno e riproposto dal Ministero nella circolare del 23.1.2025 indirizzata alle Prefetture, che al contrario prospetta l’identità sostanziale tra omologazione e approvazione dei dispositivi di rilevamento delle infrazioni stradali, per replicare all’opposto indirizzo giurisprudenziale e al fine di gestire, in maniera omogenea e uniforme, la difesa delle Amministrazioni nei contenziosi. Il Ministero ha trasmesso anche un modello di memoria difensiva per assicurare coerenza nelle contestazioni giuridiche.
Viene dunque sostenuta l’identità delle due procedure di omologazione e approvazione nonostante la chiarezza della giurisprudenza sul punto e in pieno dispregio della gerarchia delle fonti (Cassazione/circolare ministeriale), oltre che del dato normativo: le due procedure hanno presupposti e finalità differenti poiché l’omologazione autorizza la produzione in serie di un apparecchio già testato in laboratorio, ed è una procedura avente natura mista (amministrativa e tecnica), finalizzata alla verifica della perfetta funzionalità e precisione dell’apparecchio; l’approvazione non richiede invece la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
Si prospetta tortuosa la strada degli automobilisti che intendono fare ricorso presso il Giudice di Pace: l’esito finale, al terzo grado di giudizio, sarà presumibilmente favorevole ma tempo e costi costringeranno i più a pagare la sanzione pecuniaria.


