Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione 150 150 Graziella Pascotto

Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione

Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 17360 depositata il 30.6.2025), il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo (c.d. blogger) va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi e in particolare per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi. Tuttavia, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti), è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente.
E’ il caso di una persona sentitasi lesa nella propria reputazione da alcuni commenti non rimossi e per i quali aveva chiesto il risarcimento del danno al curatore del blog. Sia il tribunale che la Corte di appello avevano però respinto la domanda ritenendo che ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 70/2003, l’obbligo di rimuovere i contenuti illeciti sorgerebbe esclusivamente in seguito a una comunicazione proveniente dalle autorità competenti, unica fonte di “conoscenza qualificata”.
Per la Suprema Corte invece ciò è in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità in casi analoghi e con la ratio della norma (D.lgs. 70/2003) che recepisce la Direttiva 2000/31/CE, nella quale non è prevista la “conoscenza qualificata”.
Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione

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