Sinistro tra auto e animale selvatico: la Cassazione fa il punto 150 150 Graziella Pascotto

Sinistro tra auto e animale selvatico: la Cassazione fa il punto

E’ il caso di un automobilista che subiva danni al proprio veicolo a seguito dell’urto con un capriolo. Decideva quindi di citare in giudizio la Regione, chiedendo il ristoro del pregiudizio subito. Tuttavia, nei primi due gradi di giudizio, la vicenda veniva erroneamente ricondotta nell’ambito della responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., anziché nella speciale ipotesi prevista per i danni arrecati da animali ex art. 2052 c.c.
La Corte di Cassazione (ord. 7.1.2025 n. 197) ha infine chiarito alcuni principi in materia: i danni provocati dalla fauna selvatica devono essere valutati alla luce della responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. e comportano la responsabilità risarcitoria della Pubblica Amministrazione, in quanto le specie protette sono considerate patrimonio indisponibile dello Stato. Di conseguenza, l’azione di risarcimento e la legittimazione passiva spettano unicamente alla Regione che detiene la competenza legislativa in materia di patrimonio faunistico, anche se le attività amministrative di programmazione, coordinamento e controllo della tutela e gestione della fauna selvatica sono delegate ad altri enti. Concorrono inoltre la presunzione di responsabilità in capo al conducente (ex art. 2054 c. 1 c.c.) e la presunzione di colpa da cui è gravato l’ente (art. 2052 c.c.). Spetta al giudice accertare se il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno.
ll giudice del merito deve verificare l’esistenza di un nesso causale tra il comportamento dell’animale selvatico e il danno subito, senza gravare il conducente del veicolo dell’onere di provare la propria diligenza.
La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, rinviando al giudice del merito per un nuovo esame.
Sinistro tra auto e animale selvatico: la Cassazione fa il punto

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.