Multa illegittima se l’autovelox è a meno di 1 km dal cartello col limite di velocità
Sta facendo molto discutere l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25544 del 31.8.2023 che ha respinto il ricorso dell’Unione dei Comuni in ordine all’annullamento di una multa per violazione dell’art. 142 c. 9 C.d.S. per l’inosservanza della distanza minima tra il segnale del limite di velocità e la postazione dell’apparecchio di rilevamento della stessa. Si potrà dunque fare ricorso e ottenere l’annullamento della multa e della decurtazione dei punti dalla patente se l’autovelox dovesse trovarsi a meno di un chilometro dal cartello con la velocità massima, anche se il segnale ripete il limite precedente. Non conta, infatti, che lo spazio minimo fra il cartello e l’autovelox serva a consentire al conducente di ridurre l’andatura del veicolo senza rischi: il segnale contiene comunque un’imposizione al di là dell’esistenza di un precedente limite e della relativa entità. Il segnale va ripetuto dopo un’intersezione come dispone il dm n. 282/17: “nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo dell’intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l’intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest’ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento”.

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