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Nuovo Bonus mamme: requisiti, importo e come fare domanda 150 150 Graziella Pascotto

Nuovo Bonus mamme: requisiti, importo e come fare domanda

Con la circolare 28.10.2025 n. 139 l’INPS illustra la novità introdotta dall’art. 6 c. 2, del D.L. 30.6.2025 n. 95, per l’anno 2025, in favore delle lavoratrici (madri con due o più figli) che svolgono un’attività di lavoro dipendente (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico) o autonomo, che consiste nell’erogazione di una somma pari a € 40 al mese.
Per le mamme con tre o più figli, il beneficio non è riconosciuto nei periodi nei quali le medesime sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Queste lavoratrici possono accedere fino al compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo e, comunque, non oltre il 31.12.2026, all’esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, introdotto dall’
art. 1 c. 180, della L. 30.12.2023 n. 213.
Per aver diritto al bonus, le mamme devono essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, o lavoratrici autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la Gestione separata.
Rientrano nell’ambito di applicazione della misura anche i rapporti di lavoro intermittenti, nonché quelli a scopo di somministrazione.
E’ inoltre necessario che la somma dei redditi da lavoro, autonomo o dipendente, rilevanti ai fini del calcolo delle imposte per l’anno 2025 sia pari o inferiore a € 40.000.
La richiesta potrà essere inoltrata tramite il portale INPS, contact center o patronato entro il 9.12.2025. Le lavoratrici per le quali i requisiti si perfezionano successivamente a tale data, possono presentare la domanda entro il 31.1.2026.
Nuovo Bonus mamme: requisiti, importo e come fare domanda
Abusi su opere ante 1967 e stato legittimo dell’immobile 150 150 Graziella Pascotto

Abusi su opere ante 1967 e stato legittimo dell’immobile

Il Tar Campania (sentenza 15.9.2025 n. 6195), è ritornato sul complesso tema dell’onere della prova dello stato legittimo, nel caso della contestazione di abusi realizzati su immobili edificati in epoca antecedente all’entrata in vigore della
Legge 6.8.1967 n. 765, la c.d. Legge Ponte, che ha introdotto l’obbligo di dotarsi della licenza edilizia per le costruzioni realizzate –su tutto il territorio dello Stato- a partire dal 1.9.1967 in poi.
La pronuncia in oggetto, particolarmente interessante in quanto chiarisce qual è il soggetto al quale compete l’onere di provare che un determinato immobile sia stato costruito in un’epoca nella quale non era richiesta la preventiva acquisizione di alcun titolo edilizio, si lascia apprezzare anche perché ribadisce come sia sempre necessario, a detti fini, effettuare una valutazione unitaria e complessiva degli eventuali abusi dovendosi valutare l’insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio e non il singolo intervento.
Il Tar ha respinto il ricorso censurando l’intero impianto difensivo dell’istante, valutato come confinato su di un piano meramente formale ed astratto. Ad avviso del Collegio giudicante, infatti: “la prova deve essere rigorosa e fondarsi su documentazione certa e univoca e comunque su elementi oggettivi, dovendosi, tra l’altro, negare ogni rilevanza a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà o a semplici dichiarazioni rese da terzi, in quanto non suscettibili di essere verificate”. Essendo l’attività edificatoria suscettibile di puntuale documentazione, “i principi di prova oggettivi concernenti la collocazione dei manufatti tanto nello spazio, quanto nel tempo, si rinvengono nei ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali, laddove la prova per testimoni è del tutto residuale”.
Abusi su opere ante 1967 e stato legittimo dell'immobile
Alzheimer e RSA: prestazioni sanitarie gratuite anche in Friuli 150 150 Graziella Pascotto

Alzheimer e RSA: prestazioni sanitarie gratuite anche in Friuli

Il Tribunale di Pordenone (sentenza n. 503 del 25.9.2025) ha pronunciato una decisione di particolare rilevanza in materia di prestazioni socio-sanitarie, confermando l’applicazione dei principi consolidati dalla Cassazione anche in una Regione a Statuto speciale come il Friuli Venezia Giulia: quando le prestazioni socio-assistenziali sono inscindibili da quelle sanitarie, l’intero costo grava sul Servizio Sanitario.
E’ il caso di una signora affetta da Alzheimer e da altre gravi patologie, per la quale, all’interno della Casa di Riposo in cui era ricoverata era richiesto un piano terapeutico personalizzato e con continui adattamenti, reso possibile solo da un’integrazione costante di prestazioni mediche, infermieristiche ed assistenziali. La Casa di Riposo del Comune aveva richiesto il pagamento di rette per un importo complessivo di € 52.421,52, mentre la figlia della paziente, amministratrice di sostegno, aveva interrotto i pagamenti sostenendo che le prestazioni dovessero essere integralmente a carico del Servizio Sanitario.
La sentenza ha rigettato la domanda principale del Comune nei confronti della convenuta, ha condannato l’Azienda Sanitaria al pagamento di € 52.421,52 al Comune, ha condannato quest’ultimo a restituire alla figlia le somme indebitamente percepite.
La decisione appresenta un importante precedente per diverse ragioni:
1. uniformità territoriale: conferma che i principi sui LRA si applicano uniformemente su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dallo statuto regionale;
2. tutela dei diritti: rafforza la tutela del diritto alla salute per i pazienti affetti da patologie degenerative;
3. chiarezza operativa: fornisce criteri chiari per distinguere le prestazioni integralmente a carico del SSN/SSR da quelle con compartecipazione a carico del degente.
Alzheimer e RSA: prestazioni sanitarie gratuite anche in Friuli
Legge AI e professionisti: dal 10 ottobre obbligo di informare i clienti 150 150 Graziella Pascotto

Legge AI e professionisti: dal 10 ottobre obbligo di informare i clienti

La Legge 132/2025 sull’Intelligenza Artificiale, in vigore dal 10.10.2025 introduce prescrizioni immediatamente vincolanti che ridefiniscono l’attività di avvocati, commercialisti, notai e di tutte le professioni intellettuali.
L’art. 13 della Legge n. 132/2025 prevede, a carico dei liberi professionisti, due obblighi operativi con effetto immediato:
-i sistemi di AI devono essere impiegati esclusivamente per “attività strumentali e di supporto” alla professione come ricerche e analisi documentali, ma il lavoro intellettuale del professionista deve restare prevalente rispetto all’ausilio tecnologico.
-i professionisti sono obbligati a comunicare ai clienti le informazioni che riguardano i sistemi di AI utilizzati, con un “linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”.
L’obbligo di trasparenza richiede ai professionisti di spiegare concretamente l’uso dell’AI e le categorie professionali concordano sulla necessità di un’informativa scritta, preferibilmente nella lettera di incarico o nel mandato.
legge AI
Equa riparazione: cosa cambia con il dl Giustizia estate 150 150 Graziella Pascotto

Equa riparazione: cosa cambia con il dl Giustizia estate

L’art. 9 del Dl Giustizia Estate n. 117/2025, ancora in fase di conversione alla Camera (Atto n. 2570) introduce disposizioni per il pagamento degli indennizzi previsti dalla Legge n. 89/2001 (Legge Pinto) che riguarda la ragionevole durata dei processi. Le modifiche, in particolare, riguardano gli artt. 4 e 5-sexies della legge.
La prima modifica, relativa all’art. 4, permette di presentare la domanda di riparazione anche durante il processo, superando la precedente previsione che limitava la presentazione ai sei mesi successivi alla conclusione definitiva del procedimento. Questa modifica si adegua alla sentenza n. 88/2018 della Corte Costituzionale, che aveva dichiarato illegittima la precedente formulazione, consentendo così ai cittadini di richiedere l’equa riparazione senza dover attendere la fine di procedimenti eccessivamente lunghi.
L’art. 5 sexies, tra le varie, indica come decadenziale il termine annuale per la presentazione delle dichiarazioni necessarie al pagamento; la dichiarazione di validità biennale non deve più essere rinnovata obbligatoriamente, ma solo su richiesta dell’amministrazione; stabilisce un termine di decadenza al 30.10.2026 per la presentazione delle dichiarazioni per i creditori con indennizzi liquidati entro il 31.12.2021.
dl giustizia estate
Pnrr giustizia, corsa contro il tempo per 48 tribunali e otto corti d’Appello 150 150 Graziella Pascotto

Pnrr giustizia, corsa contro il tempo per 48 tribunali e otto corti d’Appello

Giudici da remoto per smaltire l’arretrato civile: sono 500 i magistrati che verranno assegnati alle sedi con maggior difficoltà. Ad ognuno di loro saranno affidati 50 procedimenti da smaltire entro giugno 2026 ed eventualmente altri 50 in caso di completamento del lavoro prima della scadenza.
Ben 66 giudici previsti a Venezia (il numero più alto dopo Napoli) che dovranno occuparsi di cause in parte già istruite da altri magistrati e tramite udienze solo da remoto o cartolari.
L’arretrato è certamente un grosso problema della giustizia, tuttavia non nascondo la preoccupazione per l’applicazione di questi magistrati a scadenza, che pronunceranno la sentenza senza alcun confronto con le parti. I commentatori più critici parlano di compromissione del diritto di difesa e della qualità della funzione giurisdizionale oltre che di violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.
IMAGOECONOMICA
Legittima la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare 150 150 Graziella Pascotto

Legittima la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare

Importante e storica decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 23093 del 11.8.2025) ha stabilito che la rinuncia alla proprietà immobiliare è un atto unilaterale non recettizio e lo Stato non ha alcun potere di opporsi.
Uno dei casi devoluti alle Sezioni Unite proveniva dal Tribunale di Venezia e riguardava due proprietari che avevano rinunciato con atto notarile ad un immobile ubicato in una zona soggetta a fenomeni franosi.
Il Ministero dell’Economia e l’Agenzia del Demanio hanno tuttavia impugnato l’atto, sostenendo che l’operazione fosse illegittima poiché dettata esclusivamente dal desiderio di liberarsi di un peso economico, dato che l’art. 42 Cost. assegna alla proprietà privata una “funzione sociale”, che non sarebbe compatibile con un abbandono motivato da un fine puramente egoistico. Inoltre nell’ordinamento italiano non esisterebbe una generica facoltà di rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare.
La Corte ha sancito invece che la rinuncia alla proprietà è un negozio giuridico unilaterale e non recettizio, il cui effetto è quello di trasferire la proprietà del bene a cui si è rinunciato direttamente allo Stato in base all’art. 827 c.c., che disciplina i cosiddetti “beni vacanti”. Ha anche stabilito che l’art. 42 Cost. non impone al proprietario il dovere di conservare un immobile a tutti i costi, ma serve a consentire allo Stato l’imposizione di limiti e vincoli in nome dell’interesse generale.
In altre parole, il proprietario che non trae alcuna utilità da fabbricati o terreni di cui è titolare, e da cui spesso derivano solo costi come l’Imu, assicurazioni per i danni, interventi manutentivi ecc. può oggi scegliere di abbandonare l’immobile.
La Corte ha peraltro stabilito che la rinuncia estingue il diritto di proprietà ma non cancella le obbligazioni e le responsabilità eventualmente sorte quando il rinunciante era ancora nella titolarità del bene.
Legittima la rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare
Accordo patrimoniale sugli effetti della separazione: la Cassazione dice sì perché è contratto atipico con condizione sospensiva 150 150 Graziella Pascotto

Accordo patrimoniale sugli effetti della separazione: la Cassazione dice sì perché è contratto atipico con condizione sospensiva

La novità non è di poco conto. Dopo aver ripetutamente ribadito la nullità degli accordi prematrimoniali nell’ordinamento italiano per illiceità della causa in virtù dell’indisponibilità dei diritti derivanti dal matrimonio, la Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 20415 del 21.7.2025 è tornata sul tema della validità di tali accordi (si tratta di quei contratti stipulati tra due persone prima di contrarre matrimonio, con lo scopo di regolamentare anticipatamente gli aspetti patrimoniali e personali in caso di futura crisi coniugale) affermandone la validità anche se contratti durante il matrimonio.
La Suprema Corte ha dunque ritenuto legittima una scrittura privata nella quale i coniugi avevano stabilito che, in caso di separazione, il marito avrebbe riconosciuto alla moglie una determinata somma di denaro in considerazione dell’apporto dato dalla donna al benessere della famiglia ed al pagamento del mutuo per la ristrutturazione di un immobile solo a lui intestato, mentre la moglie avrebbe rinunciato, in favore del coniuge, ad alcuni beni mobili.
Nella motivazione della sentenza, la Corte qualifica il patto tra coniugi come contratto atipico con condizione sospensiva lecita. Non più, quindi, un patto radicalmente nullo ma una forma negoziale espressiva dell’autonomia privata, purché rispettosa dei limiti imposti dall’ordinamento: tali accordi sono legittimi quando il fallimento del matrimonio non è la causa dell’accordo, ma rappresenta solo un evento futuro e incerto. Il patto sarà valido laddove preveda obblighi economici da adempiere solo nel caso in cui si verifichi la separazione o il divorzio, purché questi obblighi siano proporzionati e non ledano diritti indisponibili.
L’apertura infatti non è assoluta. Restano fuori le decisioni sui figli minori (affidamento, assegno di mantenimento) per le quali è necessario il controllo giurisdizionale.
Accordo prematrimoniale: si può fare in Italia?
Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale 150 150 Graziella Pascotto

Due mamme, congedo di paternità per la madre intenzionale

La Corte costituzionale con la sentenza n. 115 depositata oggi ha sancito l’illegittimità costituzionale dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 151/2001 nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.
La Corte ha ritenuto manifestamente irragionevole la disparità di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attraverso tecniche di procreazione medicalmente assistita svolte all’estero conformemente alla lex loci. Costoro, infatti, ha osservato la Corte, condividendo un progetto di genitorialità, hanno assunto, al pari della coppia eterosessuale, la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali alle esigenze del minore che l’ordinamento considera inscindibilmente legati all’esercizio della responsabilità genitoriale. L’orientamento sessuale, ha precisato la Consulta, non incide di per sé sulla idoneità all’assunzione di tale responsabilità. Risponde all’interesse del minore, che ha carattere di centralità nell’ordinamento nazionale e sovranazionale, vedersi riconoscere lo stato di figlio della madre biologica, che lo ha partorito, e di quella intenzionale, che abbiano condiviso l’impegno di cura nei suoi confronti. Il diritto del minore a mantenere un rapporto con entrambi i genitori è riconosciuto a livello di legislazione ordinaria (artt. 315-bis e 337-ter c.c.) nonché da una serie di strumenti internazionali e dell’Unione europea. Con riguardo, in particolare, alla provvidenza in questione, osserva la Corte, viene in rilievo l’esigenza di dedicare un tempo adeguato alla cura del minore, anche attraverso la modulazione di quello da destinare al lavoro, in coerenza con la finalità di favorire l’esercizio dei doveri genitoriali secondo una migliore organizzazione delle esigenze familiari, in un processo di progressiva valorizzazione dell’aspetto funzionale della genitorialità, identico nelle formazioni costituite da coppie omosessuali ed eterosessuali. Ed è ben possibile, conclude la Corte, identificare nelle coppie omogenitoriali femminili una figura equiparabile a quella che è la figura paterna all’interno delle coppie eterosessuali, distinguendo tra la madre biologica e quella intenzionale, che ha condiviso l’impegno di cura e responsabilità nei confronti del nuovo nato e vi partecipa attivamente.
Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione 150 150 Graziella Pascotto

Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione

Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 17360 depositata il 30.6.2025), il prestatore di servizi informatici che assuma il ruolo di hosting provider non attivo (c.d. blogger) va, di regola, esente dalla responsabilità per la pubblicazione delle eventuali informazioni illecite che provengano dai terzi e in particolare per tutti gli eventuali commenti diffamatori inviati dai terzi. Tuttavia, una volta che egli acquisisca la consapevolezza della manifesta illiceità degli stessi (in qualunque modo, anche non necessariamente a seguito di una comunicazione delle autorità competenti), è tenuto ad attivarsi per rimuoverli tempestivamente.
E’ il caso di una persona sentitasi lesa nella propria reputazione da alcuni commenti non rimossi e per i quali aveva chiesto il risarcimento del danno al curatore del blog. Sia il tribunale che la Corte di appello avevano però respinto la domanda ritenendo che ai sensi dell’art. 16 D.Lgs. 70/2003, l’obbligo di rimuovere i contenuti illeciti sorgerebbe esclusivamente in seguito a una comunicazione proveniente dalle autorità competenti, unica fonte di “conoscenza qualificata”.
Per la Suprema Corte invece ciò è in contrasto con quanto affermato dalla giurisprudenza penale di legittimità in casi analoghi e con la ratio della norma (D.lgs. 70/2003) che recepisce la Direttiva 2000/31/CE, nella quale non è prevista la “conoscenza qualificata”.
Responsabilità del blogger per i commenti diffamatori: obbligo di rimozione