Omicidio nautico: ok definitivo della Camera
Il 20.9.2023 la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge che introduce, nel nostro ordinamento, i reati di omicidio nautico e di lesioni personali nautiche ai quali vengono estese, ove compatibili, le norme previste per l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi e gravissime. L’omicidio nautico punisce, con la reclusione da 2 a 7 anni, chiunque, ponendosi alla guida di una unità da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona, in violazione delle norme sulla disciplina della navigazione marittima o interna.
Molte le aggravanti disciplinate. Aver commesso il fatto in stato di ebbrezza superiore a 1,5 g/l o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope (reclusione da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l se il conducente dell’imbarcazione esercita attività di trasporto di cose o persone (da 8 a 12 anni); in stato di ebbrezza compreso tra 0,8 g/l e 1,5 g/l (da 5 a 10 anni) senza possedere la patente, ovvero se la patente è stata sospesa o revocata oppure con una unità da diporto di proprietà dell’autore del fatto sprovvista di assicurazione obbligatoria.
Nel caso in cui dall’evento derivi la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni aumentata fino al triplo, senza superare i 18 anni di reclusione.
La pena è altresì aumentata da un terzo a due terzi e non potrà essere inferiore a 5 anni in caso di fuga del conducente successiva all’omicidio.

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