Cappotto termico: installazione illegittima se lede il decoro architettonico dell’edificio 150 150 Graziella Pascotto

Cappotto termico: installazione illegittima se lede il decoro architettonico dell’edificio

E’ il caso di due vicini: uno citava in giudizio l’altro per ottenere la rimessione in pristino dell’edificio dalle opere da lui realizzate consistenti nella trasformazione di luci in vedute, nell’abusiva realizzazione di una fognatura e nell’indebito allargamento di uno spazio di isolamento, edificato in danno dell’altro, sconfinando nella sua proprietà. L’altro, citato in causa, negava di aver compiuto tali opere e svolgeva domanda riconvenzionale per il cappotto termico e il cambiamento degli infissi realizzati proprio dal primo vicino, lavori che a suo dire avevano stravolto la facciata dell’edificio, e ne chiedeva la rimozione.
Per la Corte di Cassazione (ordinanza n. 17290 del 22.6.2023) il pregiudizio all’aspetto estetico dell’edificio era evidente e l’intervento di efficientamento energetico non bastava a giustificarlo.
Secondo i giudici, per avere alterazione architettonica non è necessario che il fabbricato sia deturpato dall’intervento, aggiungendo che l’alterazione architettonica si traduce in un deprezzamento del bene e che in condominio non possono essere consentiti interventi in grado di avere un impatto negativo sull’aspetto estetico dell’edificio.
La Corte ha concluso che il proprietario avrebbe dovuto chiedere il consenso del vicino dal momento che questi, oltre ad essere danneggiato dal nuovo aspetto dell’edificio, ha subìto lo sconfinamento nella sua proprietà.

Lascia una risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.