Urinare in luogo pubblico: reato o illecito amministrativo? 150 150 Graziella Pascotto

Urinare in luogo pubblico: reato o illecito amministrativo?

La Polizia stradale sanzionava nell’estate del 2017 un automobilista, beccato a urinare sul guard-rail posto a delimitazione della corsia di emergenza di un tratto dell’autostrada “A11”.
Inequivocabile la condotta da lui tenuta e ad inchiodarlo anche il non avere fatto nulla per evitare di essere visto.
La Corte di Cassazione ( ord. n. 19573 del 17.6.2022) respingeva il ricorso dell’automobilista essendo emerso che, “per la presenza dei lavori in corso (secondo la stessa prospettazione dell’appellante)”, questi aveva “occupato la corsia preferenziale” ed era comunque “risultato ben visibile dalla pattuglia della Polizia che ha provveduto ad effettuare il verbale di contestazione”.
Fino al 2016 i bisogni fisiologici in luogo pubblico configuravano reato: atti contrari alla pubblica decenza ex art. 726 c.p. Oggi, dopo la depenalizzazione, si tratta di illecito amministrativo che comporta una sanzione pecuniaria, dello stesso tipo di una multa stradale. La multa va da 51 a 309 euro (la sanzione è stata rivista recentemente dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 95/2022).
RIPENSARE IL CODICE DELLA STRADA

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