Buoni pasto: è possibile ottenerne il controvalore in caso di rinuncia alla pausa pranzo? 150 150 Graziella Pascotto

Buoni pasto: è possibile ottenerne il controvalore in caso di rinuncia alla pausa pranzo?

Il caso riguarda un cancelliere, dipendente del ministero della Giustizia, che ha prestato servizio per alcuni anni rinunciando alla pausa pranzo, con il consenso dell’Amministrazione di appartenenza. In questo periodo non ha percepito i buoni pasto, pertanto si è rivolto al Tribunale per ottenerne il valore in denaro e il conseguente risarcimento del danno. Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione di primo grado in quanto l’art. 4 del CCNL prevede che per usufruire dei buoni pasto è necessario godere della pausa pranzo.
La Corte di Cassazione (ord. 22985 21.10.2020) ha successivamente chiarito che nel momento in cui il lavoratore rinuncia alla pausa pranzo, non può pretendere il controvalore dei buoni pasto. Gli stessi hanno natura assistenziale e non retributiva, per cui se il dipendente sceglie di non fruire della pausa, che costituisce il presupposto per la concessione dei buoni, non può poi pretendere dal datore il controvalore in denaro.

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