Mantenimento: non deducibile se corrisposto una tantum
La Corte di Cassazione 12.11.2019 n. 29178 conferma un orientamento ormai consolidato.
L’assegno di mantenimento dopo la separazione o il divorzio non può essere dedotto dall’Irpef se viene corrisposto in un’unica soluzione e non periodicamente.
L’agevolazione fiscale spetta quindi solamente a chi versa l’assegno di mantenimento o di divorzio all’ex coniuge a cadenza periodica nella misura in cui è stato stabilito dal giudice al momento della separazione o del divorzio.
Pur avendo entrambi la funzione di regolare i rapporti patrimoniali derivanti dallo scioglimento o dalla cessazione del vincolo matrimoniale, l’importo da corrispondere in forma periodica viene stabilito in base alla situazione esistente al momento della pronuncia, con la conseguente possibilità di una revisione, in aumento o in diminuzione; mentre al contrario quanto versato una tantum – che non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell’assegno periodico – viene concordato liberamente dai coniugi nel suo ammontare e definisce una volta per tutte i loro rapporti per mezzo di una attribuzione patrimoniale, producendo l’effetto di rendere non più rivedibili le condizioni pattuite, le quali restano così fissate definitivamente.
In altri termini, ammettere la deducibilità dell’assegno una tantum finirebbe col rendere deducibile dal reddito un trasferimento squisitamente patrimoniale, cui non potrebbe essere riconosciuta la natura di “reddito” in capo al percettore.
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